Art. 8.
(Tesserino di riconoscimento).
1. Le guardie particolari giurate sono dotate di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto competente per territorio, recante una fotografia in uniforme,
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nonché l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio, e numero di matricola.
2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo ogni cinque anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia.